ANIMATORE, CHI SEI ?

* tratto da:Il lavoro nel settore dei servizi sociali e le professioni sociali Rapporto a cura del
FORMEZ per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - Direzione Generale per la gestione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e il monitoraggio della spesa sociale - Febbraio 2009 pagg. 37,38

Nel profilo di riferimento "animatore" sono state ricondotte 65 figure indicate negli atti normativi analizzati con 13 diverse denominazioni: Animatore, Animatore Sociale, di Comunità, di Pari Opportunità, Professionale, di Turismo Sociale, Socio Culturale, Socio Educativo, Animatore Educatore, Operatore del tempo Libero e di Prevenzione di Strada, Tecnico qualificato nelle arti di clownerie nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e Tecnico qualificato per l'animazione di comunità.

Il profilo dell'animatore risulta menzionato in 55 documenti, in prevalenza delibere della giunta regionale (44% dei casi), seguite a distanza da leggi regionali e da decreti, che si attestano rispettivamente 20% e al 11%.
La distribuzione regionale degli atti di regolamentazione rileva l'assenza del profilo solo per due contesti territoriali: Regione Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Se si prende in considerazione l'oggetto della disciplina, solo nel 7% dei casi interviene a disciplinare la figura professionale nel suo complesso o con riferimento ad aspetti specifici del profilo. Rientrano in questa categoria: la DGR 2843 del 2003 "Approvazione delle figure professionali sociali della Regione Campania" che descrive il profilo dell'animatore sociale all'interno del repertorio delle figure sociali regionali e la D.G.R 169 del 2007 "Misura 3.14 POR CAMPANIA 2000-2006 "Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro" che istituisce la figura dell'animatore di pari opportunità; la D.G.R.265 del 2005 dell'Emilia Romagna che definisce gli Standard formativi del Sistema Regionale delle Qualifiche, in attuazione della legge regionale n 3812 del 2003 e il Repertorio dei profili professionali e delle qualifiche di formazione
professionale della Regione Toscana.

Nel 38% dei casi, i documenti analizzati citano la figura in relazione agli standard organizzativi e di funzionamento di servizi o strutture. La restante percentuale riguarda norme, linee guida e indirizzi in materia di affidamento, di tutela della salute mentale, di accesso e presa in carico, di riordino delle funzioni socio-assistenziali, di prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap, di programmazione sociale regionale e zonale.
I criteri di accesso alla professione sono esplicitati solo nel 24% dei casi e in tutti è prevista la qualifica regionale post-diploma di 2° ciclo di istruzione o in alternativa, per esempio in Toscana, post diploma di diploma di scuola secondaria di primo ciclo associato ad esperienza lavorativa biennale. Nelle Regioni Piemonte e Valle D'Aosta si richiede il diploma di laurea in scienze dell'educazione.
Le funzioni sono descritte nel 34% dei casi; mentre le strutture, i servizi e gli ambiti di intervento della figura professionale sono dettagliati in tutti i documenti esaminati. Tali informazioni hanno consentito di verificare l'incidenza della produzione normativa e, quindi, della relativa figura descritta nei singoli atti, sui diversi livelli di welfare.
Nel 55% dei casi il ruolo dell'animatore viene previsto all'interno di strutture residenziali e centri diurni semiresidenziali per minori, anziani, portatori di handicap; nel 16% viene menzionato in relazione al riordino complessivo dei sistemi di welfare regionali per l'innovazione degli assetti organizzativi; nel 18% viene descritto in relazione alla progettazione di attività a carattere educativo, in cui vengono elencate competenze specifiche finalizzate alla promozione di processi di prevenzione del disagio, inserimento e partecipazione sociale; nel 11 % dei casi, funzioni e competenze sono definite all'interno di servizi come il segretariato sociale o le UVM, dove la figura fa parte di équipe che hanno funzioni di diagnosi, presa incarico, cura e riabilitazione e garantiscono la continuità e la organicità degli interventi sul territorio. Non risultano, invece, nei documenti analizzati, prestazioni e funzioni della figura all'interno dei servizi domiciliari.