Nel profilo di riferimento "animatore" sono state ricondotte
65 figure indicate negli atti normativi analizzati con 13 diverse
denominazioni: Animatore, Animatore Sociale, di Comunità,
di Pari Opportunità, Professionale, di Turismo Sociale, Socio
Culturale, Socio Educativo, Animatore Educatore, Operatore del tempo
Libero e di Prevenzione di Strada, Tecnico qualificato nelle arti
di clownerie nelle strutture sanitarie e sociosanitarie e Tecnico
qualificato per l'animazione di comunità.
Il profilo dell'animatore risulta menzionato in 55 documenti, in
prevalenza delibere della giunta regionale (44% dei casi), seguite
a distanza da leggi regionali e da decreti, che si attestano rispettivamente
20% e al 11%.
La distribuzione regionale degli atti di regolamentazione rileva
l'assenza del profilo solo per due contesti territoriali: Regione
Veneto e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Se si prende in considerazione l'oggetto della disciplina, solo
nel 7% dei casi interviene a disciplinare la figura professionale
nel suo complesso o con riferimento ad aspetti specifici del profilo.
Rientrano in questa categoria: la DGR 2843 del 2003 "Approvazione
delle figure professionali sociali della Regione Campania"
che descrive il profilo dell'animatore sociale all'interno del repertorio
delle figure sociali regionali e la D.G.R 169 del 2007 "Misura
3.14 POR CAMPANIA 2000-2006 "Promozione della partecipazione
femminile al mercato del lavoro" che istituisce la figura dell'animatore
di pari opportunità; la D.G.R.265 del 2005 dell'Emilia Romagna
che definisce gli Standard formativi del Sistema Regionale delle
Qualifiche, in attuazione della legge regionale n 3812 del 2003
e il Repertorio dei profili professionali e delle qualifiche di
formazione
professionale della Regione Toscana.
Nel 38% dei casi, i documenti analizzati citano la figura in relazione
agli standard organizzativi e di funzionamento di servizi o strutture.
La restante percentuale riguarda norme, linee guida e indirizzi
in materia di affidamento, di tutela della salute mentale, di accesso
e presa in carico, di riordino delle funzioni socio-assistenziali,
di prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap, di programmazione
sociale regionale e zonale.
I criteri di accesso alla professione sono esplicitati solo nel
24% dei casi e in tutti è prevista la qualifica regionale
post-diploma di 2° ciclo di istruzione o in alternativa, per
esempio in Toscana, post diploma di diploma di scuola secondaria
di primo ciclo associato ad esperienza lavorativa biennale. Nelle
Regioni Piemonte e Valle D'Aosta si richiede il diploma di laurea
in scienze dell'educazione.
Le funzioni sono descritte nel 34% dei casi; mentre le strutture,
i servizi e gli ambiti di intervento della figura professionale
sono dettagliati in tutti i documenti esaminati. Tali informazioni
hanno consentito di verificare l'incidenza della produzione normativa
e, quindi, della relativa figura descritta nei singoli atti, sui
diversi livelli di welfare.
Nel 55% dei casi il ruolo dell'animatore viene previsto all'interno
di strutture residenziali e centri diurni semiresidenziali per minori,
anziani, portatori di handicap; nel 16% viene menzionato in relazione
al riordino complessivo dei sistemi di welfare regionali per l'innovazione
degli assetti organizzativi; nel 18% viene descritto in relazione
alla progettazione di attività a carattere educativo, in
cui vengono elencate competenze specifiche finalizzate alla promozione
di processi di prevenzione del disagio, inserimento e partecipazione
sociale; nel 11 % dei casi, funzioni e competenze sono definite
all'interno di servizi come il segretariato sociale o le UVM, dove
la figura fa parte di équipe che hanno funzioni di diagnosi,
presa incarico, cura e riabilitazione e garantiscono la continuità
e la organicità degli interventi sul territorio. Non risultano,
invece, nei documenti analizzati, prestazioni e funzioni della figura
all'interno dei servizi domiciliari.
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