REGIONE ABRUZZO

LR 111 del 17/5/1995
Formazione professionale

LR 66 del 16/7/1997
Sulle ludoteche

DGR 636 del 19/9/2011
Delibera su Animatore Sociale

Allegato DGR636 19/9/2011
Definizione Animatore Sociale

TITOLO I
Finalità, aree di intervento, attori e destinatari
Art. 1
Finalità della formazione professionale
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi dell'ordinamento comunitario e della legislazione
nazionale, disciplina con la presente legge l'esercizio delle funzioni di orientamento e formazione
professionale.
2. L'orientamento e la formazione professionale sono servizi di interesse pubblico concernenti il
diritto al lavoro per favorire l'equilibrato sviluppo economico, sociale, ambientale e umano.
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Non si parla di animatore, ma potrebbe essere inserito nel ruolo di assistente o dirigente di Comunità Infantili o altri attestati professionali riconosciuti dallo Stato o della Regione.

Tutela del diritto al gioco dei bambini e promozione e sviluppo delle ludoteche.
Art.1
Il gioco è un diritto inalienabile delle bambine e dei bambini. Questi devono potervisi dedicare in forma appropriata alla loro età e poter partecipare liberamente alla vita culturale della propria comunità, anche attraverso proprie espressioni dirette.
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Oggetto:
definizione delle figure professionali di
- operatore per l'assistenza di base;
- tecnico accoglienza sociale;
- animatore sociale;
- tecnico dell'inserimento lavorativo e approvazione degli indirizzi per i contenuti minimi del corso di formazione per il conseguimento delle qualifiche

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Operatore che, nell'ambito dei servizi socio-educativi e culturali, svolge attività finalizzatea allo sviluppo delle potenzialità delle persone o dei gruppi e alla promozione dei processi di prevenzione del disagio, inserimento e partecipazione sociale.

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