PROPOSTA AIATEL PER L'ISTITUZIONE DI LEGGI REGIONALI SUL RICONOSCIMENTO FIGURA PROFESSIONALE DELL'ANIMATORE PROFESSIONALE

Art.1-FINALITA'.

La Regione …………………………, al fine di favorire la qualificazione dei modi d'uso del tempo libero, la promozione culturale, la crescita e lo sviluppo delle comunità locali, l'integrazione sociale e culturale, l'attenuazione delle diseguaglianze sociali o geografiche di accesso alla cultura, la partecipazione responsabile alla vita collettiva, riconosce la professione dell'ANIMATORE PROFESSIONALE come risorsa specializzata, ne tutela l'esercizio professionale presso enti pubblici e organizzazioni private e ne promuove la formazione e l'aggiornamento, concordemente a quanto disposto in materia dalla normativa nazionale e comunitaria.

Art.2-DEFINIZIONE DELLA PROFESSIONE DELL'ANIMATORE PROFESSIONALE.

E' ANIMATORE PROFESSIONALE chi, per professione gestisce o coordina attività socio-culturali e ricreative finalizzate al benessere psicofisico, al protagonismo ed allo sviluppo del potenziale delle persone, dei gruppi, delle comunità, utilizzando il metodo scientifico-professionale e le tecniche ludico-ricreative e di attivazione culturale, nel rispetto dei diritti e dei bisogni dell'utenza.

Art.3-I SETTORI DI INTERVENTO DELL'ANIMATORE PROFESSIONALE.

L'ANIMATORE PROFESSIONALE esercita la sua professione nei settori della cultura, sport, tempo libero, turismo, gioco, attività espressive, informazione, prevenzione del disagio sociale, progetti giovani, circoli ricreativi e centri di aggregazione (giovani, adulti, anziani, comunità, centri Informazione, CILO, ecc.) ed in tutti gli altri settori nei quali le sue tecniche specifiche siano richieste.

Art.4-REGISTRO REGIONALE.

1.La Regione ………………………..istituisce un Registro Regionale degli Animatori Professionali abilitati alla professione.

2.Possono richiedere l'iscrizione al Registro Regionale in via automatica coloro i quali possiedono i seguenti requisiti:

a- compimento del 18° anno di età;

b- diploma di Scuola Media Superiore;

c- frequenza con esito favorevole di un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per la qualifica di Animatore Professionale, riconosciuto dalla Regione o dalla Comunità Europea;

d- cittadinanza italiana o di altro stato membro della UE.

3.In via transitoria, e per i tre anni seguenti l'attivazione di appositi corsi riconosciuti, coloro che, in mancanza del titolo, desiderano accedere al Registro, potranno sostenere un esame di ammissione, secondo le modalità della presente Legge.

4.L'esame di ammissione al Registro consisterà in una prova scritta e in un colloquio orale su materie attinenti le abilità professionali dell'Animatore Professionale.

5.Per accedere all'esame di ammissione è necessario presentare apposita domanda contenente le certificazioni dei seguenti requisiti:
compimento del 18° anno di età;
cittadinanza italiana o altro stato membro della UE;
diploma di Scuola Media Superiore;
almeno 300 ore di formazione specifica;almeno 700 ore di lavoro come animatore professionale.

Art.5-REQUISITI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE

(ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE)

1.L'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale ai fini dell'iscrizione al Registro Regionale di cui all'art.4 della presente Legge è delegato alla Regione.

2.La Regione cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli idonei all'esercizio della professione di Animatore Professionale.

3.Per l'accertamento dell'idoneità per l'iscrizione al Registro, e per la gestione dello stesso, la Regione nomina una Commissione d'esame composta da:

- il Presidente della Regione, o un suo delegato che la presiede;
- un funzionario dell'Assessorato al Lavoro e/o Formazione Professionale e/o Servizi Formativi della Regione;
- almeno un rappresentante delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e/o nazionale;
- almeno un esperto di livello nazionale, autore di testi di argomento relativo all'Animazione.

4.Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.

5.Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Regione.

6.La Commissione dura in carica un triennio ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

7.Ai componenti della Commissione esaminatrice sono corrisposte le indennità di presenza nella misura di L.......................

Art.6-OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'.

1.L'esercizio della professione di Animatore Professionale é subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune ai sensi dell'art. 123 del R.D. 18 giugno 1931 n.773.

2.Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, l'interessato deve presentare domanda al Comune di residenza, indicando la professione che intende esercitare e corredarla della seguente documentazione:

- certificato generale del Casellario Giudiziario;
- certificato medico, non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda, da cui risulti l'idoneità psico-fisica all'esercizio della professione;
- attestato di iscrizione al Registro Regionale.

3.L'autorizzazione è rilasciata con l'osservanza di quanto disposto dagli artt. 11 e 12 del R.D. 18 giugno 1931, n.773 e deve indicare la professione per la quale e rilasciata, con le eventuali specializzazioni e limitazioni.

4.L'autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovata dietro presentazione di domanda; alla scadenza di ogni triennio per il rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentato il certificato medico di cui al comma 1, lett. b.

5.Ferme restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'autorizzazione è sospesa fino a 6 mesi o revocata dal Comune quando, per constatata inefficacia di ammonizioni precedenti o per sopravvenuta diminuzione delle capacità del titolare o per altre cause, il provvedimento sia ritenuto necessario o utile nell'interesse dell'animazione e dei suoi utenti.

6.L'autorizzazione è altresì revocata allorché l'interessato perda uno dei requisiti in base ai quali venne rilasciata.

7.La sospensione o revoca dell'autorizzazione può essere disposta per i motivi sopra indicati anche su richiesta del Comune.

8.Il Comune deve comunicare alla Regione i provvedimenti di rilascio, sospensione o revoca delle autorizzazioni per la Professione di cui alla presente Legge.

9.L'uso della qualifica di Animatore Professionale è riservato a coloro che sono iscritti negli elenchi degli idonei all'esercizio della Professione di cui all'art.4.

Art.7-FORMAZIONE PROFESSIONALE.

1.La Regione provvede alla formazione professionale e all'aggiornamento dei soggetti di cui all'art.2 della presente Legge, o direttamente, o attraverso enti convenzionati o corsi riconosciuti.

2.L'ammissione ai corsi organizzati ai sensi del comma precedente, può essere subordinata al superamento di una prova attitudinale.

Art.8-NORME PER L'ASSUNZIONE DI ANIMATORI E LA COSTITUZIONE DI

IMPRESE DI ANIMAZIONE.

1.La Regione promuove la presenza degli animatori in tutti i Servizi nei quali tali figura è utile, anche con appositi finanziamenti.

2.In materia di assunzioni di animatori è obbligatorio per gli Enti Pubblici prevedere come requisito indispensabile nei bandi di concorso, l'iscrizione dei candidati al Registro Regionale di cui all'art.4.

3.Nei casi di convenzioni ed appalti relativi a servizi e progetti che richiedono animatori, l'Ente Pubblico è tenuto a richiedere che gli animatori dell'ente convenzionato o appaltatore siano iscritti al Registro regionale.

4.Le organizzazione private che si avvalgono di animatori, in forma di lavoro subordinato o di prestazione professionale, devono accertarsi che questi siano regolarmente iscritti al Registro regionale.

5.Le imprese che offrono servizi di animazione devono disporre di una maggioranza di operatori regolarmente iscritti al Registro regionale.