LoisirSemestrale di informazione e discussione su
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Rita Ansaldi
L'animatore sociale
Sono molti gli ambiti in cui un Animatore può esercitare la propria professionalità, ma l'unico che viene riconosciuto ufficialmente è quello sociale.
Ad esempio, la Regione Lombardia nella circolare
n. 36 del 2.8.1995, comunica che "...a seguito della
D.G.R. n. V/67448 del 20.4.1995, proposta dal Settore Istruzione
e Formazione Professionale, è stato istituito il profilo
professionale dell'Animatore Sociale, che prevede, per questa
figura, una formazione di 1700 ore (in due anni) successiva
al diploma di maturità che dà accesso all'Università.
Il P.O.A. per il triennio 1995-97 riconferma gli standard gestionali
per i servizi residenziali per anziani, prevedendo la figura
dell'animatore anche nei C.D. e nei C.D.I. Si chiarisce in proposito
che la figura professionale di 'Animatore' citata negli standard
gestionali del P.O.A. si riferisce all'Animatore Sociale qualificato
secondo quanto contenuto nella suddetta Delibera. E' evidente
la rilevanza che questo operatore assume prevalentemente all'interno
delle residenze per anziani al fine di evitare la sanitarizzazione
complessiva del bisogno e promuovere invece condizioni di vita
dignitosa anche attraverso la realizzazione di attività
animative di nucleo atte a favorire un clima di carattere domestico-alberghiero.
Attualmente , in attesa delle indicazioni del secondo P.S.A.,
e della sua entrata in vigore, si raccomanda che per le nuove
assunzioni relative a questa figura professionale gli Enti Gestori
considerino in successione le seguenti priorità:
Altre figure di animatori non vengono citate né riconosciute, dando più importanza a questo ambito come privilegiato campo d'azione dell'animazione. Tuttavia, nonostante si richieda professionalità, non si parla poi di un adeguato riconoscimento a livello contrattuale della stessa.
Le RSA
Questo lo vediamo in dettaglio nel caso delle Residenze Socio Assistenziali (RSA), ovvero le "Case di Riposo", ambiti in cui vengono inseriti molti animatori, sia attraverso concorsi che per assunzione diretta da parte dell'Ente. Le citazioni che seguono sono riferite al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non medico dipendente da strutture sanitarie private laiche e religiose oppure da case di cura private e centri di riabilitazione, applicato in strutture per anziani.
Livello e mansioni
L'animatore viene assunto al V livello secondo
l'art. 36 del Contratto citato, al pari di un educatore senza
titolo specifico di studio (ad esaurimento).
Le mansioni richieste dal contratto sono definite come segue:
"L'Animatore è l'operatore che nell'ambito del
programma di intervento definito svolge attività finalizzate
alla gestione del tempo libero mediante tecniche specifiche
di animazione, attività ludiche, motorie, espressive,
organizzazione di attività ricreative in senso lato,
finalizzate al recupero di potenzialità residue ed al
mantenimento e miglioramento del livello di partecipazione degli
assistiti. Per l'accesso alle qualifiche di questo livello è
richiesto il possesso di diploma di istruzione professionale
nella materia, conseguito in corsi professionali di durata almeno
biennale, ovvero abbiano prestato servizio nella qualifica e
nei settori suindicati per almeno due anni".
Tuttavia, un educatore professionale con scuola di durata triennale, è assunto al VI livello anche nel caso in cui svolga le mansioni di un animatore (nonostante gli studi siano di orientamento differente). Nel contratto dunque la figura dell'Animatore Professionale non è ancora inserita con la debita considerazione.
Indennità
L'art. 45 si occupa delle indennità
professionali, che vengono corrisposte in forma mensile o annuale
a varie figure professionali, come gratificazione dovuta a vari
motivi. L'animatore non viene citato. Eppure, specialmente in
una Casa di Riposo, l'animatore ha l'elasticità di orario,
è a stretto contatto con l'utenza, svolge il proprio
lavoro non limitatamente al proprio ufficio e utilizza mezzi
quali il computer o altre attrezzature tecniche, con una competenza
paragonabile a quella di altre figure professionali.
Tra l'altro, figure che svolgono la funzione di animatore senza
averne il titolo, come l'educatore con o senza titolo specifico
o l'insegnante senza titolo, hanno diritto all'indennità.
Conclusioni
La situazione attuale si è creata nel corso degli anni in seguito alla necessità di animazione nonostante l'assenza di figure professionali, ma oggi, che ci sono persone qualificate a livello teorico e pratico, è possibile cambiare la situazione, comprendendo e definendo la figura dell'Animatore. Questo può essere portato avanti solo da un'Associazione che si occupi anche della tutela dei nostri diritti a livello contrattuale, e la cosa può partire solo da noi.